Vantaggi fiscali

Nella Zes è possibile sfruttare importanti agevolazioni fiscali e beneficiare di rilevanti semplificazioni di carattere amministrativo e burocratico.

Credito d’imposta per investimenti

Con l’art. 5 del decreto-legge n. 91 del 2017 il credito d’imposta introdotto con la legge di Stabilità 2016,  è stato esteso agli investimenti effettuati nelle ZES. 

Il credito SUD nel caso delle ZES è riconosciuto anche per l’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, ovvero per l’acquisto di terreni e per l’acquisizione, realizzazione e ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Il limite massimo per ciascun progetto di investimento è stato innalzato a 100 milioni di euro.

Il credito d’imposta è riconosciuto nella seguente misura:

  • 45% micro e piccola impresa, 
  • 35% media impresa, 
  • 25% grande impresa.

Il credito d’imposta, nello specifico, è determinato applicando le predette percentuali al costo dei beni strumentali e diminuendo il relativo risultato dell’ammontare degli aiuti concessi o richiesti relativamente ai medesimi investimenti.

BENEFICIARI

Il riconoscimento dell’agevolazione sopra descritta spetta ai soggetti titolari di reddito d’impresa, individuabili in base all’art. 55 del TUIR, che rispettino le seguenti condizioni:

  1. Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell’area ZES per almeno sette anni dopo il completamento dell’investimento oggetto dell’agevolazione;
  2. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

L’agevolazione, inoltre, non si applica alle imprese in difficoltà (così come individuale dalla comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014) e sono esclusi dal beneficio anche i soggetti che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura.

COME FRUIRE DEL CREDITO D’IMPOSTA

Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione utilizzando il modello CIM17 disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it  nel quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione. Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato esclusivamente in compensazione. 

Riduzione 50% dell’imposta sul reddito

La L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) introduce una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno delle Zone Economiche Speciali.

Il beneficio opera a decorrere dal periodo d’imposta nel quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d’imposta successivi.

La fruizione di tale beneficio è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

a) le imprese beneficiarie mantengano la loro attività nell’area Zes per almeno 10 anni

b) le imprese conservino per almeno 10 anni i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività svolta all’interno della Zes.

L’agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”. 

Zone franche doganali

Ai sensi del comma 1, lett. a-sexies), dell’art. 5 del D.L. n. 91/2017 e s.m.i., è in via di individuazione e successiva istituzione secondo le norme che ne regolano il funzionamento la zona franca doganale interclusa della ZES Sicilia Occidentale.

Contratti di sviluppo 

Ai sensi del comma 2 dell’art.5 del DL n.91/2017, come modificato dall’art.37 del D.L. n.36 del 30 aprile 2022, sono state stanziate per le ZES le somme per usufruire dello strumento agevolativo “Contratti di sviluppo” di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Con successive delibere del CIPESS e con apposite direttive del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero per il Sud e la coesione territoriale, saranno assegnate le risorse e definite le aree tematiche e gli indirizzi operativi per la gestione degli interventi, nonché le modalità di vigilanza e monitoraggio sull’attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti.